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Come cambiano le autorizzazioni per VEPA e pergotende con il Decreto “Salva Casa”

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Studio Immobiliare Loreto

Pubblicato in News Il 11 Settembre 2024

Come cambiano le autorizzazioni per VEPA e pergotende con il Decreto “Salva Casa”
Agostino Sola – Avvocato
La disciplina del d.P.R. n. 380/2001 è stata modificata dal d.l. 69/2024 e ora prevede un regime semplificato per l’installazione di vetrate panoramiche e pergotende, facendoli rientrare nell’edilizia libera

Tra gli ambiti d’intervento del d.l. n. 69/2024, cd. “Salva Casa”, convertito in legge, si opera anche sul regime autorizzatorio per l’installazione di VEPA e pergotende.

VEPA e pergotende con il Salva Casa: le modifiche del d.l. n. 69/2024

L’intervento normativo del d.l. n. 69/2024 ha portato interessanti modifiche anche al d.P.R. n. 380/2001 e, per quanto di interesse, ha determinato l’estensione dei casi in cui gli interventi per vetrate panoramiche (VEPA) e tende sono eseguibili in edilizia libera. In particolare, infatti, la lettera a, comma 1, dell’art. 1, d.l. n. 69/2024, prevede che:

gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, possano essere realizzati in regime di edilizia libera non più soltanto sui balconi aggettanti ma anche sulle logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati;
si aggiungono agli interventi che possono essere realizzati in regime di edilizia libera quelli per l’installazione di tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili;

Le vetrate panoramiche

Come visto, il regime dell’edilizia libera – e, quindi, la possibilità di realizzare tali interventi anche senza titolo edilizio – viene esteso anche ad ulteriori ipotesi di installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, c.d. VEPA.

La possibilità di installare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti in regime di edilizia libera si deve all’art. 33quater d.l. n. 115/2022, convertito con legge n. 142/2022, che ha previsto l’inserimento della lettera 6bis all’articolo 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001.

Con il d.l. n. 69/2024 amplia gli interventi di installazione delle VEPA in regime di edilizia libera e vi ricomprende anche i porticati – in aggiunta ai balconi aggettanti dal corpo dell’edificio e alle logge rientranti all’interno dell’edificio, già contemplati dal testo previgente. L’unica eccezione riguarda i porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche.

Rimane comunque la condizione, già prevista, per la quale tali elementi non devono configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Le Pergotende

Ulteriore ambito di intervento del d.l. n. 69/2024 si apprezza in relazione al chiarimento proposto circa il regime normativo applicabile per l’installazione delle tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile. In particolare, viene introdotto al comma 1 dell’articolo 6, la lettera b-ter per mezzo della quale si assoggettano al regime di edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, con telo retrattile, anche impermeabile, o con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera.

Le condizioni sono:

non determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici
presentare caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente
armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.
L’intervento normativo si pone così in linea di continuità con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario per il quale la pergotenda può essere inclusa nelle opere di edilizia libera atteso che si tratterebbe di un’opera precaria con funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, per la migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa.

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